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IL CONSENSO INFORMATO DEI GENITORI

Il consenso informato è parte integrante e rilevante della comunicazione che esiste, e deve esistere, tra struttura ospedaliera e medici da un lato e paziente e familiari di questo, dall’altro.

 

Qual è il suo fine specifico?

Il suo fine specifico è quello di ottenere l’autorizzazione del paziente o della sua famiglia, all’esecuzione di un particolare trattamento medico o intervento chirurgico ed è errato ritenere che debba sempre avvenire in forma scritta, essendo, tale modalità, necessaria solo per i trattamenti o interventi connotati da una certa complessità.

Il consenso alle cure viene fornito dal paziente ma, in caso di minore d’età, la sua totale incapacità legale di agire, stabilita dalla legge (ossia, la mancanza dell’attitudine a compiere atti validi che incidano sulla propria sfera giuridica) rende necessario acquisire il consenso dai genitori o dal tutore legale, nominato dal Tribunale.

 

Cosa dice la legge?

I genitori sono chiamati ad esprimersi, nell’interesse del minore, in virtù della responsabilità genitoriale che, disciplinata per legge (art. 316 c.c.), rappresenta quell’insieme di diritti e doveri che, entrambi, esercitano e devono rispettare nei riguardi dei figli.

La legge, in parole ancor più chiare, affida loro la responsabilità della salute dei figli, non incidendo in alcun modo, su questo scenario giuridico, il fatto che, i genitori, siano sposati o conviventi, separati o divorziati: è solo il Tribunale, con decisione motivata, a poter limitare, o escludere, la responsabilità genitoriale di un soggetto e tutte le prerogative che ne derivano.

Importante, quindi, per i genitori, comprendere quali siano le caratteristiche fondanti ed, in certi casi, obbligate, che deve presentare una corretta procedura di consenso informato; usiamo il termine “procedura” non a caso, poiché è bene chiarire che, l’informazione corretta fornita ad un genitore, circa le cure che s’intende somministrare al proprio figlio, non può certamente mai ridursi alla mera compilazione e sottoscrizione di un modulo ed, ove ciò avvenisse, dev’essere chiaro che si tratterebbe di un illecito.

 

Qual è il ruolo del medico?

La giurisprudenza ha, da tempo, unanimemente riconosciuto che, i medici, hanno l’obbligo di informare dettagliatamente i genitori, con grande chiarezza, sulle cure che intendono proporre per il proprio figlio, sulle possibili alternative e sulle ragioni che li hanno portati a proporre una determinata terapia piuttosto che un’altra, avviando un confronto che, in via primaria, dev’essere diretto ed in forma orale, più che basarsi sull’esplicazione di informazioni contenute in moduli cartacei: una recentissima sentenza del Tribunale di Milano ha chiarito come, il medico, sia tenuto, in via generale, ad informare dettagliatamente circa i benefici, le modalità di intervento, l’eventuale possibilità di scelta tra tecniche diverse, i rischi prevedibili, senza affidarsi, in via preminente, a moduli o procedure standard, che non garantiscono adeguatamente il rispetto del diritto alla piena informazione e consapevolezza del paziente ed, in questo caso, dei suoi rappresentanti legali.

Non sempre tutto va liscio: in caso di contrasto tra i genitori, essi hanno il dovere di raggiungere un accordo e, nel caso questo non fosse possibile, di rivolgersi immediatamente alla magistratura competente (Tribunale dei minori, Giudice Tutelare) che, all’esito di un nuovo tentativo di conciliare i genitori, nell’intento di aiutarli a convergere verso una scelta opportuna e condivisa, potrà adottare tutte le misure che saranno ritenute necessarie, nel primario interesse del minore, anche contro la volontà dei genitori.

 

Cosa accade se, in caso di loro contrarietà, il consenso dei genitori non viene prestato?

Altra questione pratica e d’importanza rilevante: cosa accade se, in caso di loro contrarietà, il consenso dei genitori non viene prestato?

In questi casi, è dovere, anche giuridico, del medico di cercare di comprendere le ragioni del rifiuto ed, ove possibile (ad impossibilia nemo tenetur) di stimolare una riflessione dei genitori con eventuali ulteriori colloqui; in ultimo, però, occorre sottolineare che, se il rifiuto di un trattamento mette a rischio la vita del minore, il medico potrà coinvolgere lui medesimo il Tribunale dei Minorenni e/o il Giudice Tutelare ed, ove ciò non sia possibile e ragioni d’urgenza non lo permettano, agire in virtù di quella stessa urgenza, secondo coscienza ed in forza dello stato di necessità.

 

In conclusione: 

è possibile sintetizzare ponendo in rilievo la necessità, anche legale, di una vera e dettagliata comunicazione tra medici-struttura sanitaria e genitori dei piccoli pazienti, che non potrà, in alcun caso, limitarsi al rispetto di mere e sterili procedure standard poichè, ciò, oltre a non portare e garantire i giusti benefici, ai pazienti minori ed alle loro famiglie, costituirà parimenti un illecito dalle conseguenze potenzialmente assai gravose.

 

 

Autore

Avv. Carlo Bortolotti

C.so Buenos Aires, 45 – 20124 MILANO

tel. 02.39562104 – fax 02.45485345 – cell.347.7188684

26/06/2021

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